Normativa

Principio DNSH (Do No Significant Harm)

Vincolo europeo di conformita ambientale che certifica che un progetto di investimento non produce alcun danno significativo ai 6 obiettivi ecologici della Tassonomia UE.

Definizione Completa e Funzionamento

Il principio del "Do No Significant Harm" (non arrecare danno significativo all'ambiente), codificato dall'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 (Tassonomia Europea) e disciplinato in Italia dalle Circolari della Ragioneria Generale dello Stato (Circolare RGS n. 32/2021 e Guida Operativa RGS n. 22 del 14 maggio 2024), e un requisito obbligatorio per tutti gli interventi finanziati dal PNRR e dai Fondi Europei di Coesione. Ciascun investimento deve superare la valutazione di conformita rispetto a sei obiettivi ambientali: mitigazione dei cambiamenti climatici, adattamento climatico, uso sostenibile delle acque, economia circolare, prevenzione dell'inquinamento e tutela della biodiversita. La violazione del principio comporta l'immediata revoca dei fondi concessi.

Esempio Pratico di Applicazione

In un progetto Transizione 5.0 o in un bando PNRR per la digitalizzazione di una linea produttiva, la perizia tecnica deve allegare la scheda di autovalutazione DNSH attestante che i macchinari acquistati non utilizzano combustibili fossili esclusi e rispettano i criteri di eco-design.

Riferimento Normativo Ufficiale

Circolare MEF-RGS n. 22 del 14 maggio 2024 e Regolamento (UE) 2020/852 (Art. 17)Ente Istituzionale: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento RGS

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